(massima n. 1)
Va esclusa, ai sensi degli artt. 32, comma secondo, e 13 della Costituzione, e dell'art. 33 L. n. 833 del 1978, la possibilitā di accertamenti e di trattamenti sanitari contro la volontā del paziente, se questi č in grado di prestare il suo consenso e non ricorrono i presupposti dello stato di necessitā ; ricorrendo queste condizioni, nessuna responsabilitā č configurabile a carico del medico curante in ordine al decesso del paziente nolente. (Fattispecie nella quale il paziente, poi deceduto a causa di una emorragia epidurale, sottodurale e subaracnoidea, aveva rifiutato, dopo la caduta, di essere trasportato in ospedale e sottoposto ai necessari approfondimenti diagnostici ).