(massima n. 1)
L'ipotesi prevista dal terzo comma dell'art. 589 c.p.p., nella nuova formulazione di cui alla L. 11 maggio 1966, n. 296, in tema di omicidio colposo con morte di pił persone ovvero di morte di una o pił persone o di lesioni di una o pił persone, costituisce una figura di concorso formale di reati unificati solo quoad poenam e non di reato continuato o complesso; pertanto ciascun reato conserva la propria autonomia relativamente alle cause estintive della prescrizione e dell'amnistia. (Nella specie č stata ritenuta l'applicabilitą dell'amnistia alle lesioni colpose, ritenute autonome rispetto all'omicidio colposo, contestate ai sensi dell'art. 589, terzo comma c.p.).