(massima n. 1)
L'obbligo dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti di vigilare al fine di esigere, come stabilisce l'art. 4 del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, che i lavoratori dipendenti osservino le norme di sicurezza per la prevenzione degli infortuni non può essere addebitato fino al punto di imporre una presenza continua sul luogo di lavoro né può essere esteso fino a dovere impedire eventi dipendenti da comportamenti anomali, imprevedibili e violatori degli ordini ricevuti, posti in essere dagli operai subordinati. (Nella fattispecie, relativa a morte per folgorazione di un operaio mentre attendeva alla elettrificazione della pompa di un pozzo artesiano, è stata esclusa la responsabilità del datore di lavoro il quale, pur non presente a dirigere i lavori al momento del sinistro, aveva dato disposizioni di attendere il suo arrivo prima di effettuare i collegamenti con la rete elettrica, procedendo alla sola stesura del cavo di alimentazione).