(massima n. 2)
L'imprenditore, i dirigenti e i preposti, nell'organizzazione del lavoro, non devono spingersi oltre certi ragionevoli limiti dettati dalla natura, dalla qualità del lavoro da eseguire. La ragionevolezza dei limiti significa che i responsabili destinino anzitutto all'esecuzione del lavoro, tenuto conto della sua particolarità e delicatezza, persone che siano senza riserve all'altezza dello stesso; ribadiscano, in secondo luogo, nonostante la collaudata esperienza degli addetti, le dovute istruzioni sul perfetto modo di eseguirlo e, soprattutto, nel caso che i disagi, quali per esempio l'ora notturna, possano compromettere la felice realizzazione del lavoro, ne prevedano l'esecuzione da un numero di addetti qualificati tale da consentire di superare agevolmente quei disagi. (Fattispecie in tema di incendio colposo e di omicidio colposo plurimo).