(massima n. 1)
Il datore di lavoro e il preposto devono provare in modo rigoroso e sicuro di avere compiuto atti specifici intesi ad evitare che l'attivitą lavorativa si svolga in modo difforme dalle norme di sicurezza non essendo sufficiente la dimostrazione di non avere voluto l'esecuzione del lavoro in contrasto con le norme dette. (Nella fattispecie, relativa ad omicidio colposo nei confronti di operaio rimasto schiacciato nel crollo di una struttura metallica da adibire a palco, durante i lavori di montaggio, l'imputato era a capo di una squadra che aveva il compito di provvedere, tra l'altro, a manovre di innalzamento della copertura. Tali manovre non si erano svolte sotto la direzione del prevenuto, allontanatosi per consumare il pranzo, senza provvedere ad impedire che altri, in sua assenza, potessero surrogarsi a lui e alla sua squadra nell'esecuzione della stessa, con intervento sui sistemi di comando dei sofisticati impianti. La causa del crollo era stata individuata dalla corte di appello nell'effettuazione di pericolose manovre intraprese da operatori estranei e non preparati).