(massima n. 1)
All'imprenditore che abbia soddisfatto l'obbligo impostogli dall'art. 17 D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164, di nominare un preposto per sovraintendere determinate specifiche operazioni, designando una persona capace ed idonea a sostenere il ruolo assegnatogli, non può essere addebitato l'evento dannoso che si sia verificato per inosservanza di una delle disposizioni che regolano quelle specifiche operazioni, sul rispetto delle quali doveva vigilare il preposto per questo nominato. L'imprenditore neanche ha il dovere di conferire ulteriori deleghe, poiché i poteri connessi all'espletamento dell'incarico vengono direttamente dalla legge, sicché, solo la prova di una fittizia preposizione o dell'esautoramento di fatto del preposto può fondare un'affermazione di responsabilità nei suoi confronti.