(massima n. 1)
In tema di fideiussione, nel debitore del credito ceduto a scopo di garanzia non č possibile ravvisare uno di quei «terzi che hanno prestato garanzia», ai quali si riferisce l'art. 1204 c.c. Di conseguenza deve escludersi che nella titolaritą di tale credito possa subentrare per surrogazione colui che, essendovi tenuto in forza di un distinto rapporto fideiussorio, abbia soddisfatto il credito garantito.