(massima n. 1)
In tema di infortuni sul lavoro, l'ingerenza rilevante ai fini della responsabilitą del committente dei lavori non s'identifica con qualsiasi atto o comportamento posto in essere da quest'ultimo ma deve considerarsi in un'attivitą di concreta interferenza sul lavoro altrui tale da modificarne le modalitą di svolgimento e da stabilire comunque con gli addetti ai lavori un rapporto idoneo ad influire sull'esecuzione degli stessi. (Nella fattispecie, l'intervento del committente si era di fatto limitato ad un mero consiglio verbale, per altro neppure seguito dai soggetti incaricati di eseguire i lavori).