(massima n. 1)
La circostanza aggravante di cui agli artt. 589 comma secondo e 590 comma terzo c.p. sussiste non solo per la violazione di specifiche norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, ma anche per l'omessa adozione di ogni idonea misura a protezione dell'integritą fisica dei lavoratori, in violazione dell'art. 2087 c.c.