(massima n. 1)
L'aggravante del fatto commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro prevista dall'art. 589, comma 2, c.p., sussiste anche quando la contestazione abbia ad oggetto la violazione dell'art. 2087 c.c., in forza del quale l'imprenditore č tenuto ad adottare tutte le misure che, in relazione al tipo di lavoro da espletare, sono necessarie a tutelare la integritā fisica e la personalitā morale dei lavoratori.