(massima n. 1)
In materia di infortuni sul lavoro, le responsabilitą del datore di lavoro relative a societą di rilevanti dimensioni, possono concernere solo i profili organizzativi nell'ambito dei quali sono da comprendere anche la predisposizione di adeguato organigramma dirigenziale ed esecutivo il cui corretto funzionamento esonera l'imprenditore da responsabilitą di livello intermedio e finale. (In applicazione di tale principio la S.C. ha escluso la responsabilitą del presidente del consiglio di amministrazione di una societą di rilevanti dimensioni, in ordine ad infortunio mortale occorso ad un operaio, addebitatogli senza che vi fossero censure in ordine all'organizzazione del lavoro ed essendo l'infortunio stesso avvenuto all'interno di uno stabilimento diretto da funzionario idoneo e capace).