(massima n. 1)
Il conducente di un veicolo è tenuto, in base alle regole della comune diligenza e prudenza, ad esigere che il passeggero indossi la cintura di sicurezza ed, in caso di sua resistenza, anche a rifiutarne il trasporto o ad omettere l'intrapresa della marcia. Ciò a prescindere dall'obbligo e dalla sanzione a carico di chi deve fare uso della detta cintura. (Nella fattispecie, relativa ad omicidio colposo in danno di persona trasportata, l'imputato si era doluto del mancato riconoscimento del concorso di colpa della vittima a causa dell'omesso uso da parte di questa della cintura di sicurezza).