(massima n. 1)
Rientra nella nozione di «strada» ai sensi del nuovo codice della strada, quale area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali, anche una strada interpoderale, destinata a soddisfare le esigenze di una comunitą indifferenziata, restando escluse da tale nozione solo le strade riservate all'uso esclusivo di privati proprietari. (Fattispecie di incidente stradale avvenuto in una strada interpoderale in cui la Corte ha annullato la decisione che aveva escluso l'aggravante dell'art. 589, comma 2, c.p.).