(massima n. 1)
In tema di circolazione stradale, l'art. 177, comma 2, c.s. autorizza i conducenti dei veicoli adibiti a servizi urgenti di polizia a non osservare obblighi, divieti e prescrizioni relativi alla circolazione, ma impone pur sempre l'obbligo di rispettare le regole di comune prudenza e diligenza, al fine di non creare ingiustificate situazioni di rischio per altre persone. (Applicando tale principio, la Corte ha annullato ai fini civili la sentenza che aveva assolto il conducente di un veicolo dell'Arma dei carabinieri dall'accusa di omicidio colposo, erroneamente interpretando l'art. 177 c.s. come giustificativo di tutti i comportamenti di guida salvo i casi di macroscopica violazione dei canoni di prudenza e diligenza).