(massima n. 1)
L'obbligo di eliminare la fonte di pericolo su una pubblica via o di apprestare adeguate protezioni, ripari, cautele ed opportune segnalazioni sorge nel momento in cui la strada presenti situazioni tali da costituire un'insidia o un trabocchetto per gli utenti, sicché venga a costituire una fonte di pericolo inevitabile con l'uso della normale diligenza; invece, qualora adottando la normale diligenza che si richiede a chi usi una strada pubblica, la situazione di pericolo sia conoscibile e superabile, la causazione di un eventuale infortunio non può che far capo esclusivamente e direttamente a chi non abbia adottato la diligenza imposta. (Nella fattispecie la Corte, decidendo in ordine alle statuizioni civili rese dal giudice di appello, ha annullato con rinvio, rilevando l'insufficienza della motivazione dalla quale non risultava compiutamente accertato se alla mancanza di guard-rail lungo la strada potesse ricondursi — sotto il profilo dell'esistenza di un'insidia — l'evento dannoso).