(massima n. 1)
Al fine di escludere la responsabilitā del conducente č, necessario che lo stesso si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilitā di avvistare il pedone e di osservare i movimenti, attuati in modo rapido ed inatteso; occorre, inoltre che nessuna infrazione alle norme della circolazione stradale ed a quelle di comune prudenza sia riscontrabile nel suo comportamento. (Mass. redaz.).