(massima n. 1)
Ai fini della sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 589, comma secondo, c.p., non č necessaria la violazione di una specifica norma del codice stradale, essendo sufficiente l'inosservanza delle regole di generica prudenza, perizia e diligenza. (In motivazione la Corte ha precisato che tali regole devono ritenersi far parte integrante della disciplina della circolazione stradale, come si desume dal disposto dell'art. 140 c.s., la cui violazione, dunque, assume lo stesso valore della violazione di una disposizione specifica).