(massima n. 1)
Il pubblico amministratore committente non perde, in conseguenza dell'appalto dei lavori di manutenzione e sorveglianza delle strade, l'obbligo di vigilanza la cui omissione č fonte di responsabilitā qualora concorrano le circostanze della conoscenza del pericolo, dell'evitabilitā dell'evento lesivo occorso a terzi e dell'omissione dell'intervento diretto all'eliminazione del rischi. (Nella fattispecie la Corte ha confermato la pronunzia di merito che aveva ritenuto il dirigente comunale colpevole di omicidio colposo ai danni del conducente di un ciclomotore caduto a causa del cattivo stato della strada, posto che era stato accertato che l'imputato aveva omesso di effettuare il controllo sui lavori di manutenzione dal Comune dati in appalto ad una ditta privata).