(massima n. 1)
In tema di responsabilitā da sinistri stradali, l'utente della strada deve regolare la propria condotta in modo che essa non costituisca pericolo per la sicurezza di persone e cose, tenendo anche conto della possibilitā di comportamenti irregolari altrui, sempre che questi ultimi non risultino assolutamente imprevedibili. (Nella specie, č stata esclusa la colpa generica del conducente dell'autovettura coinvolta in un sinistro stradale cui era seguita la morte della persona trasportata, perché si č ritenuto che i conducente dell'altra autovettura aveva provocato imprevedibilmente l'incidente, ponendosi alla guida in stato d'etilismo acuto che non gli consentiva di controllare adeguatamente la marcia del proprio veicolo).