(massima n. 1)
I delitti di omicidio colposo e di lesioni colpose commessi con azione unica sono unificati dal terzo comma dell'art. 589 c.p. soltanto agli effetti della pena rimanendo per il resto ciascuno di detti reati autonomo e distinto. (Fattispecie in tema di applicazione di cause estintive dei reati).