(massima n. 1)
I reati di disastro colposo e di omicidio colposo plurimo possono concorrere. Infatti tra essi vi è non già concorso apparente di norme, bensì concorso formale di reati, perché l'imputato con unica condotta colposa determina due distinti eventi: quello di danno per le persone investite e quello di pericolo per la pubblica incolumità.