(massima n. 3)
Sussiste la responsabilitą per colpa in capo a colui il quale, dirigendo un oratorio con attrezzature sportive destinate ai giovani, non preveda la possibilitą di un utilizzo assolutamente inconsueto delle strutture medesime da parte dei giovani frequentatori dell'oratorio, essendo il comportamento di questi ultimi generalmente contrassegnato da vivacitą ed imprevedibilitą. (Nella specie, le lesioni mortali erano derivate dal fatto che la vittima, nel corso della lezione di educazione fisica che si svolgeva nell'oratorio alla presenza dell'insegnante, si era aggrappata alla traversa della porta del campo di calcetto e quest'ultima, non ancorata al terreno, si era ribaltata provocando il decesso del giovane).