(massima n. 1)
In tema di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, la colpa per omessa vigilanza di una persona preposta alla sorveglianza sul rispetto delle dette norme, la quale sia inesperta, non esclude quella del titolare dell'impresa in ordine alla scelta di personale tecnico non idoneo e non resta esclusa dall'obbligo dell'osservanza delle misure antinfortunistiche da parte della vittima, soprattutto quando, identificandosi questa con il soggetto da proteggere contro i rischi, la vigilanza su tale rispetto gravi su altri.