(massima n. 1)
Con l'ipotesi delittuosa di rissa aggravata a norma dell'art. 588, comma secondo, cod. pen. concorrono, con riguardo al solo corissante autore degli ulteriori fatti, i reati di lesioni personali e omicidio da costui commessi nel corso della contesa, non avendo detti reati valore assorbente della rissa, in quanto non sono configurabili come progressivi rispetto ad essa, né essendo quest'ultima, rispetto ai primi, "reato complesso". (In motivazione, la S.C. ha precisato che, in relazione ai corissanti non autori materiali delle lesioni o dell'omicidio, la configurabilitą del delitto di rissa aggravata non esclude la loro responsabilitą per gli ulteriori reati a titolo di concorso anomalo, data la loro consapevole partecipazione ad un'azione criminosa realizzata con modalitą tanto accese da determinare in concreto conseguenze di particolare gravitą per l'incolumitą personale).