(massima n. 1)
Non č configurabile il delitto di cui all'art. 586 c.p., nel caso in cui la morte della vittima sia stata la conseguenza di un delitto di rapina con violento pestaggio di quest'ultima. Infatti, mentre nella preterintenzionalitą č necessario che la lesione giuridica si riferisca allo stesso genere di interessi protetti (vita o incolumitą), nell'ipotesi di cui all'art. 586 c.p. la morte deve essere conseguenza di un delitto doloso diverso dalle percosse o lesioni.