(massima n. 1)
La responsabilità prevista dall'art. 586 c.p. per l'evento non voluto costituisce responsabilità a titolo di colpa, conformemente alla lettera e al sistema del codice. Ne deriva che, qualora l'evento non voluto si concreti nella lesione in danno di una persona, si ha responsabilità per colpa, secondo le disposizioni dell'art. 590 c.p., compresa quella che subordina la punibilità per il reato alla querela della persona offesa. (Fattispecie relativa a ritenuta inapplicabilità del principio della pregiudizialità dell'amnistia, di cui all'art. 592 c.p.p., per l'esistenza di una causa — mancanza di querela — di impromovibilità dell'azione penale).