(massima n. 1)
Il principio per cui motivi di incompatibilitą logica impediscono di applicare la continuazione tra reati colposi e reati dolosi non fa venir meno la possibilitą di ritenere la continuazione fra il reato di detenzione e cessione di modica quantitą di sostanze stupefacenti e quello di morte o lesioni come conseguenza di altro delitto perché quest'ultimo reato, pur essendo punito a titolo di colpa, esige che il reato base sia doloso.