(massima n. 1)
Nel reato di cui all'art. 586 c.p. č solo il nesso di causalitā materiale, legato alla precedente condotta delittuosa dell'agente, che giustifica il giudizio di responsabilitā per l'evento non voluto. (Nell'affermare il principio di cui in massima la Cassazione ha peraltro ritenuto non condivisibile l'opinione secondo la quale il reato in questione configurerebbe un'ipotesi di responsabilitā obiettiva, osservando che risulta giā punita l'attivitā volontaria di base, di guisa che se essa č rischiosa non v'č motivo per sollevare il colpevole per una parte del rischio corso, collegata con nesso di causalitā materiale).