(massima n. 1)
In tema di morte o lesioni come conseguenza di altro delitto, il rapporto fra delitto voluto ed evento non voluto č stabilito dall'art. 586 c.p. in termini di pura e semplice causalitā materiale, rientrando tale fattispecie tra i casi previsti dalla legge nei quali, ai sensi dell'art. 42, comma 3, c.p., Ģl'evento č posto altrimenti a carico dell'agente come conseguenza della sua azione o omissioneģ; si rendono pertanto applicabili in materia le norme sul rapporto di causalitā e sul concorso di cause previste dagli artt. 40 e 41 c.p., e spetta al giudice di merito, il cui apprezzamento č incensurabile in sede di legittimitā se congruamente motivato, accertare l'eventuale esistenza di cause sopravvenute e la loro idoneitā ad escludere il rapporto di causalitā qualora siano state da sole sufficienti a determinare l'evento. (In applicazione di detto principio la Corte ha rigettato il ricorso del pubblico ministero teso ad affermare l'applicabilitā dell'art. 586 c.p. in una fattispecie in cui la vittima del reato di usura si era suicidata; rilevato che la volontā di togliersi la vita puō effettivamente essere direttamente determinata da un delitto doloso al di lā, ovviamente, delle ipotesi di istigazione al suicidio il giudice di legittimitā ha tuttavia ritenuto che la corte d'appello avesse correttamente motivato la conclusione secondo la quale, nel caso di specie, il suicidio era posto come causa di per sč sola sufficiente a cagionare l'evento non voluto).