(massima n. 1)
La responsabilità ai sensi dell'art. 586 c.p. — norma che disciplina l'ipotesi di morte o lesioni come conseguenza di altro delitto — non si può considerare oggettiva, riguardando casi in cui la condotta delittuosa di base ha in sè insito il rischio, non imprevedibile né eccezionale, di porsi come concausa di morte o lesioni; per cui, se uno di questi eventi (ricollegabile psicologicamente, per la non imprevedibilità del pericolo, all'agente) si verifica, si giustifica l'ulteriore conseguenza sanzionatoria dalla suddetta norma prevista. Deve pertanto escludersi che la norma in questione sia in contrasto con l'art. 27 della Costituzione che sancisce il principio di personalità della responsabilità penale.