(massima n. 1)
Ai fini della configurabilitā del reato previsto dall'art. 586 c.p., č necessario che l'evento mortale o lesivo non si possa ritenere voluto neppure in via indiretta o con dolo eventuale, che si ha quando l'agente, pur di realizzare l'evento stesso, accetta il rischio dei risultati, non soltanto probabili, ma anche meramente possibili, del suo comportamento.