(massima n. 1)
In tema di morte o lesione come conseguenza di altro delitto, il rapporto tra delitto voluto ed evento non voluto č stabilito dall'art. 586 c.p. in termini di pura e semplice causalitā materiale. Infatti se l'autore, pur di realizzare l'evento voluto, abbia previsto anche l'evento mortale o lesivo e tuttavia abbia ugualmente posto in essere la sua condotta, egli risponde anche dell'evento mortale o lesivo perché sorretto da causalitā non solo materiale, ma anche psichica. Soltanto nel caso in cui difetti anche il dolo indiretto e risulti spezzato il nesso di causalitā materiale da qualche fattore eccezionale, imprevisto ed imprevedibile posto al di fuori del controllo del reo, questi non risponderā dell'evento non voluto; se, invece, manca il dolo indiretto, ma non si sia risolto il nesso di causalitā materiale, il reo risponderā dell'evento a titolo colposo.