(massima n. 3)
La responsabilitā penale per morte o lesioni costituenti conseguenza non voluta di un delitto doloso (art. 586 c.p.), deve ritenersi configurabile, attesa la indefettibilitā, nell'attuale sistema normativo, del principio di colpevolezza tendenzialmente esclusivo di ogni forma di responsabilitā oggettiva, solo a condizione che sussista un coefficiente di riferibilitā psicologica, a titolo di colpa, dell'evento non voluto all'autore del delitto voluto.