(massima n. 1)
Per la configurabilità del reato di cui all'art. 586 c.p. è necessario che l'evento lesivo costituito dalla morte e dalle lesioni, non sia voluto neppure in via indiretta o con dolo eventuale dall'agente, poiché questi, se pone in essere la propria condotta pur rappresentandosi la concreta possibilità del verificarsi di ulteriori conseguenze di essa e ciononostante accettandone il rischio, risponde, in concorso di reati, del delitto inizialmente preso di mira e del delitto realizzato come conseguenza voluta del primo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure il giudizio di colpevolezza anche per il reato di lesioni personali con riferimento ad un insegnante che, commettendo reiteratamente nel tempo plurimi episodi di violenza sessuale in danno di una giovane vittima, la quale versava in condizioni di difficoltà psichica, provocava alla stessa, come conseguenza prevedibile dell'azione illecita, una malattia consistente nel disturbo post-traumatico da stress).