(massima n. 1)
In tema di lesioni personali, la circostanza aggravante del fatto commesso con armi, prevista dall'art. 585, comma primo, ult. parte, c.p., ricorre solo quando l'oggetto qualificato come arma č usato in maniera propria, conformemente alla sua funzione di strumento idoneo e destinato all'offesa dell'incolumitā personale (nella specie la Cassazione ha escluso la sussistenza dell'aggravante de qua sul rilievo che l'imputato aveva utilizzato impropriamente un'arma comune da sparo, usandola come corpo contundente).