(massima n. 1)
In tema di lesioni personali, ai fini dell'integrazione dell'aggravante ex art. 583, primo comma, n. 2 del c.p., il concetto di «apprezzabilità» del danno permanente, sia esso organico che funzionale, va definito essenzialmente sotto l'aspetto negativo, nel senso che «non apprezzabile» deve ritenersi l'indebolimento (dell'organo o della funzione) tanto lieve che non si riesca né a percepirlo né a oggettivamente (strumentalmente) valutarlo, nella irrilevanza, ai fini della sussistenza dell'aggravante, del maggiore o minore grado di indebolimento. Pertanto, il concetto di danno penalmente apprezzabile non si identifica con quello di danno indennizzabile, siccome previsto e disciplinato dalla normativa previdenziale in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, la quale (normativa) fissa limiti (alla rilevanza del danno e alla sua indennizzabilità) in relazione sia alla quantificazione della (diminuita) capacità di guadagno, sia alle deficienze finanziarie dell'ente erogatore, le quali, a loro volta, trovano riscontro nella misura delle contribuzioni versate dai soggetti assicurati e dagli altri a ciò tenuti, per contratto o per legge. Ne consegue che nell'individuazione dei criteri referenti il concetto di apprezzabilità del danno permanente, ex art. 583, comma primo, n. 2, del c.p., rimane estranea qualsiasi nozione civilistico-previdenziale concernente i limiti di rilevanza, valutabilità ed indennizzabilità. (Fattispecie di operai addetti a uno stabilimento di imbottigliamento di bevande, le cui catene di lavorazione producevano elevata rumorosità, ritenuta fattore eziologico di otopatia da traumatismo riscontrato su numerosi addetti; l'abbassamento del senso dell'udito era stato fissato, per alcuni, in misura aggirantesi sul 4/5 per cento. Poiché la normativa in materia previdenziale prevede, per il caso di otopatia professionale (art. 74 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124), la soglia di indennizzabilità in valori superiori al 10 per cento (di abbassamento uditivo), si sosteneva, a censura della decisione di merito, che al di sotto di tale limite il danno permanente da otopatia non sarebbe stato (penalmente) apprezzabile e quindi idoneo ad integrare l'aggravante contestata. La corte ha ritenuto corretto, invece, il giudizio di merito esprimendo la massima come sopra enucleata).