(massima n. 1)
Ricorre il delitto di lesioni, e non gią quello meno grave di percosse, sia in caso di contusione escoriata che di cervicoalgia, rientrando entrambe nella nozione di «malattia » in quanto l'una consiste nella lesione sia pure superficiale del tessuto cutaneo e quindi nella patologica alterazione dell'organismo, e l'altra comporta una pur limitata alterazione funzionale del rachide cervicale non esaurendosi in una semplice sensazione di dolore.