(massima n. 1)
Non č configurabile il concorso apparente di norme tra la fattispecie prevista dall'art. 497 ter, comma primo, n. 1, cod. pen. e quella disciplinata dall'art. 177 D.L.vo n. 285 del 1992, atteso che mentre la prima punisce la detenzione di oggetti che simulano la funzione dei corpi di polizia, la seconda sanziona invece l'abuso nell'utilizzo dei dispositivi in questione nella circolazione stradale. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza impugnata che aveva ravvisato il reato di cui all'art. 497 ter cod. pen. in relazione alla condotta di un privato cittadino il quale aveva detenuto sulla propria autovettura un lampeggiante removibile di colore blu del tipo in uso alle forze di polizia).