(massima n. 1)
Integra il reato di cui all'art. 497 bis, comma secondo, cod. proc. pen., (possesso e fabbricazione di documenti falsi), concorrere nella contraffazione del falso passaporto posseduto, considerato che la "ratio" della previsione incriminatrice - che costituisce ipotesi autonoma di reato rispetto a quella del mero possesso prevista dall'art. 497 bis, comma primo, cod. pen. - č quella di punire in modo pił significativo chi fabbrica o, comunque, forma il documento, con la conseguenza che il possesso per uso personale rientra nella previsione di cui all'art. 497 bis, comma primo, cod. pen., solo se il possessore non ha concorso nella contraffazione. (Fattispecie in cui il passaporto recava la foto del possessore ma con generalitą diverse).