(massima n. 1)
Ai fini della sussistenza del reato di false dichiarazioni sull'identitą o su qualitą personali proprie o di altri, č sufficiente il dolo generico consistente nella coscienza e volontą di rendere dichiarazioni difformi dal vero su qualitą personali giuridicamente rilevanti, mentre non occorre il dolo specifico di trarre in inganno il destinatario della dichiarazione o altri soggetti. (La Cassazione ha chiarito che lo stesso principio č applicabile al reato previsto dall'art. 495, terzo comma, n. 2, c.p.).