(massima n. 1)
Nelle ipotesi delittuose previste dagli artt. 495 e 496 c.p.p., il mendacio č punibile ogni qual volta si verifichi inganno alla pubblica fede personale per effetto di false dichiarazioni o attestazioni sull'identitą, lo stato o altra qualitą della propria o dell'altrui persona. Ne consegue che il reato č integrato anche con la sostituzione di una sola lettera del cognome.