(massima n. 1)
Il fatto costitutivo del delitto di sostituzione di persona, di cui all'art. 494 c.p., consiste nell'indurre taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità cui la legge attribuisce effetti giuridici, ed il delitto si consuma nel momento in cui taluno è stato indotto in errore con i mezzi indicati dalla legge. Né occorre che il vantaggio perseguito dall'agente sia effettivamente raggiunto, poiché lo scopo di arrecare a sé o ad altri un vantaggio attiene all'elemento psicologico di tale delitto, costituendone il dolo specifico. Il delitto di sostituzione di persona è giuridicamente configurabile nella forma del tentativo; ciò è possibile, però, solo quando l'agente abbia usato uno dei mezzi fraudolenti, previsti dall'art. 494 c.p., ma senza riuscire ad indurre in errore taluno.