(massima n. 1)
Il delitto previsto dall'art. 494 c.p. può essere commesso anche mediante la falsa attribuzione, a sé stessi oppure ad altri, di una qualità alla quale la legge attribuisca effetti giuridici, che possono essere, per la loro indeterminatezza, di qualsiasi specie, sempre che siano inerenti a tale qualità. Tali caratteristiche hanno la falsa attribuzione della qualità di rappresentante di una ditta commerciale in quanto la legge vi ricollega gli effetti giuridici propri del rapporto di rappresentanza.