(massima n. 1)
L'erede testamentario, che sopprima il testamento olografo, risponde del reato punito dall'art. 490 c.p. L'erede infatti, abbia o meno accettato l'ereditā, non ha diritto di distruggere il testamento stesso, del quale non ha potere esclusivo di disposizione, ma č tenuto viceversa a provvedere a renderlo pubblico, appena abbia notizia della morte del testatore.