(massima n. 1)
Non integra il delitto di falso per occultamento previsto dall'art. 490 c.p. il rifiuto, comunque motivato, di rendere accessibile un determinato documento agli aventi diritto, poiché in siffatto comportamento non č ravvisabile un attentato alla fede pubblica. (Fattispecie relativa al rifiuto opposto dal preside di un istituto tecnico agli insegnanti che avevano chiesto di consultare il registro dei verbali del consiglio di istituto e quello dei verbali del collegio dei docenti, allo scopo di salvaguardarne l'integritą e non per sottrarli alla loro funzione).