(massima n. 1)
Integra il delitto di falso in atto pubblico per soppressione (art. 490 c.p.), la distruzione di riproduzioni fotografiche nella specie di rilievo dello stato dei luoghi e di verifica di prosecuzione dei lavori eseguite da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni e che documentino i risultati di un accertamento compiuto dal p.u. redigente o comunque abbiano una propria distinta e autonoma efficacia giuridica, che sono atti pubblici ancorché destinate ad essere allegate, con autonoma capacitą probatoria e dimostrativa, alla informativa di reato.