(massima n. 1)
Risponde di falso in scrittura privata chi emetta un assegno contraffacendo la firma del titolare del conto corrente. Diversamente, nella condotta di chi emetta con propria firma un assegno bancario tratto sull'altrui conto corrente, non è ravvisabile ipotesi di falsità materiale né personale, bensì la figura criminosa delineata dall'art. 1 della L. 15 dicembre 1990, n. 386 (emissione di assegno senza autorizzazione).