(massima n. 1)
La gratuitā dell'ufficio dell'esecutore testamentario nominato dal testatore, espressamente stabilita dall'art. 711 c.c. nonostante la probabile onerositā dell'attivitā, si giustifica con la possibilitā per il soggetto che ne č investito di non accettare l'incarico, sottraendosi cosė ai relativi oneri, ovvero di espletarlo sopportandone le incombenze che vi sono connesse senza potere reclamare alcun compenso, a meno che questo non sia stato disposto dal testatore e salvo comunque il diritto di ripetere le spese sostenute per l'esercizio dell'ufficio.