(massima n. 1)
Il decreto di trasferimento di immobili emesso in sede di espropriazione immobiliare individuale dal giudice dell'esecuzione o, in sede di vendita fallimentare, dal giudice delegato al fallimento, è atto pubblico di fede privilegiata, poiché presuppone l'attestazione di quei fatti (avvenuta aggiudicazione, versamento del prezzo, ecc.) senza i quali il decreto stesso non potrebbe essere emanato. La sottoscrizione apposta dal cancelliere poi, ha la funzione di attestare il deposito del suddetto provvedimento, ed è pertanto di per sé fidefaciente, in quanto relativa ad attività (ricezione) compiuta dal cancelliere pubblico ufficiale. (Fattispecie di contraffazione dei decreti di trasferimento di immobili commessa dal privato, ipotizzata dagli artt. 476, comma 2 e 482 c.p.).