(massima n. 1)
Deve riconoscersi la natura di atto pubblico fidefacente al libretto degli esami universitari che contiene dichiarazioni effettuate dal docente nell'esercizio delle sue pubbliche funzioni attestanti l'esecuzione delle operazioni di esame e relativo esito, nonché all'atto ricognitivo degli esami, c.d. curriculum, che attesta il superamento degli esami e la corrispondenza per natura e numero a quelli prescritti al fine di consentire l'ammissione del candidato all'esame di laurea (fattispecie in tema di falso materiale in atto pubblico). (Mass. redaz.).